Il D.L. 01/07/2009, n.78 così come convertito dalla Legge 03/08/2009, n.102 prevede all’Art.9, comma 1, che le pubbliche amministrazioni adottano opportune misure per garantire la tempestività del pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.

Misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti

I tempi di pagamento relativi alle obbligazioni giuridiche comportanti una spesa per gli acquisti di beni, servizi e forniture, sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge (30 gg.) salvo diverso termine di pagamento stabilito contrattualmente.
Il rispetto di tale tempistica va inteso rispetto alla data di ricezione del titolo di spesa (fa fede la data di protocollo del documento) e compatibilmente alla disponibilità finanziaria derivante dalle giacenze presso la Tesoreria comunale, da versamenti dei contributi pubblici finalizzati nonché dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità.

Di seguito si allega l’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all’art.33 del d.lgs. 33/2013. calcolato ai sensi dell’art.9, comma 3 del Dpcm 22 settembre 2014:

Anno 2024

Anno 2023

Anno 2022

Anno 2021

Anno 2020

Anno 2019

Anno 2018

Anno 2017

Anno 2016

Anno 2015

Anno 2014

Stock del debito (art.33 del D.Lgs. 14.03.2013, n.33 e ss.mm.)