Obblighi vaccinali

Scheda informativa n. 307

OBBLIGHI VACCINALI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE

INFORMAZIONI

Con il Decreto-Legge 7 giugno 2017, n. 73 il Governo ha stabilito delle misure volte a modificare la materia della prevenzione vaccinale. La circolare del Ministero della Salute del 12 giugno ha fornito delle prime e transitorie indicazioni operative.

Con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 sono successivamente state apportate ulteriori modificazioni al testo.

Successivamente il quadro operativo è stato ricomposto da due ulteriori circolari del Ministero della Salute.

Una successiva circolare congiunta dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione ha fornito indicazioni in merito alla disciplina speciale per l’anno scolastico 2017-2018.

La previsione fondamentale è l’obbligo delle seguenti vaccinazioni:

1.      anti-poliomelitica;

2.      anti-difterica;

3.      anti-tetanica;

4.      anti-epatitica B;

5.      anti-pertossica;

6.      anti Haemophilus influenzae tipo B;

Vaccino esavalente
7.      anti-morbillosa;

8.      anti-rosolia;

9.      anti-parotite;

10.  anti-varicella.

Vaccino quadrivalente

Per i nati nel 2017 tutte le vaccinazioni sono obbligatorie, mentre ai nati dal 2001 al 2016 dovranno essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita.

Sono esentati dalle vaccinazioni i soggetti che risultano immunizzati in via definitiva a seguito di malattia naturale; mentre i vaccini potranno essere omessi o differiti nel caso di accertato pericolo per la salute del bambino, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.

CONSEGUENZE DEL MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI VACCINALI

La prevenzione e la verifica dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è competenza dell’Azienda Sanitaria competente per territorio, la quale stabilirà una propria procedura per il recupero delle vaccinazioni a seguito della segnalazione degli istituti scolastici.

Il permanere dell’inadempienza, a fronte di formale contestazione e della messa in opera di attività di contatto e sensibilizzazione verso i genitori, tutori o affidatari, potrà condurre a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 100 ed euro 500.

La sanzione estingue l’obbligo vaccinale, ma non permette comunque la frequenza dei servizi educativi dell’infanzia, siano essi pubblici o privati.

In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ha il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti.

SERVIZI EDUCATIVI E OBBLIGHI VACCINALI

All’atto dell’iscrizione a istituti scolastici per studenti tra zero e sedici anni, sarà richiesto ai genitori e ai tutori una delle seguenti documentazioni:

  1. prova dell’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa in base all’età (copia del libretto delle vaccinazioni originale vidimato dal competente servizio della ASL, certificato vaccinale oppure attestazione avente data certa rilasciata dal competente servizio della ASL riportante l’elenco delle vaccinazioni effettuate);
  2. documentazione che consenta l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie (per immunizzazione a seguito di malattia naturale o per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate). Nel caso di immunizzazione va presentata copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, oppure attestazione di avvenuta immunizzazione rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta. L’omissione/differimento, invece, dovranno essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità;
  3. presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente con attestazione avente data certa di avvenuta ricezione della stessa da parte del competente servizio della ASL. Per l’a.s. 2017-2018 tale richiesta potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché abbia esito positivo), per mail ordinaria, posta elettronica certificata o raccomandata A/R e l’avvenuta presentazione autocertificata.

La documentazione di cui alle lettere a), b) o c) deve essere presentata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. In via transitoria, per l’Anno Scolastico 2017/2018 la scadenza per i nidi e per la scuola per l’infanzia è prevista per il giorno 11 settembre 2017 (31 ottobre per la scuola dell’obbligo).

La documentazione prevista al punto a) potrà essere sostituita temporaneamente da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: la documentazione richiesta dovrà comunque essere prodotta entro il 10 luglio di ciascun anno. Per l’Anno Scolastico 2017/2018 tale scadenza è fissata al 10 marzo 2018.

La presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), e c) è un requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia (incluse quelle private non paritarie). Per l’istruzione dell’obbligo, invece, la presentazione della predetta documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.

La mancata presentazione della documentazione nel termine di scadenza per l’iscrizione, ovvero, nel caso sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva, entro il termine del 10 luglio sarà segnalata alla ASL territorialmente competente per il recupero dell’inadempimento.

I minori non vaccinabili per ragioni di salute, che sarebbero esposti ad un rischio non trascurabile se i loro compagni di classe non fossero vaccinati, saranno inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati.

Dall’anno 2019/2020 è previsto che gli istituti scolastici si interfaccino direttamente con le ASL, al fine di verificare lo «stato vaccinale» degli studenti.