RILASCIO DELLE LISTE ELETTORALI

Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque. Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.

A chi è rivolto

Ai soggetti che hanno necessità di elenchi nominativi ricavati dalle liste elettorali del Comune

Chi può presentare

Chiunque, per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso

Descrizione

L’articolo 177 del d.Lgs. n. 196/2003, al comma 5, ha sostituto integralmente il quinto comma dell’art. 51 del citato d.P.R. n. 223/1967, prevedendo che le liste elettorali possono essere rilasciate in copia non più a “chiunque”, come nella originaria formulazione, ma “per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.

L’articolo 51, quinto comma, del d.P.R. n. 223/1967, come sostituito dall’articolo 177, comma 5, del d.Lgs. n. 196/2003, ricollega il rilascio di copia delle liste elettorali a specifiche finalità ivi definite, non includendo, per contro, la possibilità di vendita o di ogni altro utilizzo con fini di profitto, invece contemplati nell’originaria versione dell’articolo in questione.

Le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali, oltre che motivate nei sensi di cui sopra, devono essere proprie del richiedente e, ove si tratti di un ente o di un’associazione, devono essere coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo.

Si pone inoltre in evidenza come l’abrogazione dell’art.177 del d.Lgs. n.196/2003 da parte dell’art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), d.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, non abbia comportato l’abrogazione dell’art.51, c.5, del d.P.R. 223/1967, in quanto, secondo l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 24 gennaio 2012 in via generale la reviviscenza non è ammessa. Deve escludersi la visione dell’ordinamento come stratificato, ovvero composto da strati di norme che si sono succedute nel tempo le quali “pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti”.

Si precisa inoltre che le liste elettorali devono essere rilasciate per intero, e non limitatamente ad estratti o parti di esse.

La fase istruttoria dell’Ufficio Elettorale

L’amministrazione comunale è tenuta ad: “Entrare nel merito della richiesta e valutare se la specifica finalità del loro successivo utilizzo dichiarata da parte del richiedente sia conforme all’attività svolta dal soggetto medesimo, nonché se rientri effettivamente tra le ipotesi di cui al citato art.177deve effettuare un’istruttoria, per cui deve conoscere in dettaglio la finalità del trattamento allo scopo di verificarne l’ascrivibilità ad una di quelle enucleate dall’art. 51 c. 5.

Il richiedente dovrà pertanto dichiarare tale finalità in maniera esplicita e determinata (cfr. art. 11 del Codice). Per rispettare il principio di determinatezza la finalità dichiarata non potrà essere generica, vaga, elusiva, indiretta o meramente enunciativa di quelle elencate nella legge” (Nota del Garante Privacy del 28/7/2004 e circolare del Ministero dell’Interno n.162/2006).

La valutazione non potrà quindi essere effettuata in astratto, bensì in concreto, caso per caso. Ciò comporta lo svolgimento di un procedimento, volto a valutare:

  1. che la finalità del trattamento per effettuare il quale si chiede il rilascio di copia delle liste elettorali rientri fra le finalità dell’art .51 c.5;
  2. se tale finalità è conforme all’attività del richiedente (cfr.Circ. Min. interno n. 162/2006)
  3. se la finalità/attività che il richiedente intende porre in essere sia sua propria (ossia non vi sia interposizione, cfr. Circ. Min.interno n° 162/2006 in merito al caso delle richieste avanzate da società di marketing diretto)

Eventuali richieste da parte di società specializzate in servizi per il marketing diretto, anche se dichiarano di utilizzare le informazioni contenute nelle liste elettorali al fine di effettuare, per conto di propri clienti ed attraverso specifiche banche dati, campagne di propaganda elettorale e di carattere socio-assistenziale, nonché per il perseguimento di interessi collettivi o diffusi, non possono essere accolte, anche se i propri clienti sono soggetti aventi titolo a richiedere le liste elettorali, in quanto esse operano secondo una logica prettamente economica, sia pure nel campo dei servizi resi ad enti o soggetti che perseguono le finalità di cui al citato art. 51.

L’oggetto stesso dell’attività imprenditoriale esercitata, non esclude la possibilità di un utilizzo dei dati personali contenuti nelle liste elettorali per finalità anche diverse ed ulteriori rispetto a quelle espressamente consentite dalla legge.

Con nota del 4 settembre 2006, il Garante per la protezione dei dati personali, competente a pronunciarsi nella specifica materia, ha reso noto di ritenere pienamente condivisibile il suesposto orientamento del Ministero dell’Interno  (vedi: Ministero dell’Interno, Direzione centrale servizi elettorali, circolare 2 ottobre 2006, n. 162/2006 “Utilizzo delle liste elettorali. Parere del Garante per la protezione dei dati personali.“), ribadendo che le finalità di cui al citato art. 177, comma 5, devono essere perseguite direttamente dal titolare del trattamento richiedente.

La stessa Autorità ha ritenuto che ad identiche conclusioni debba giungersi per ciò che concerne analoghe richieste, formulate da fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ed ha segnalato nel contempo, una propria decisione in data 4 maggio 2006, rinvenibile sul sito www.garanteprivacy.it, con la quale è stata constatata l’illiceità del trattamento (vietandolo) di dati personali provenienti da liste elettorali effettuato da una società che gestisce un sistema d’informazione creditizia, soggetto alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, pubblicato nella G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004.

Sembra utile anche riportare quanto affermato dal TAR Sardegna con la sentenza n.148/2011: “Deve ritenersi che sia preciso onere del richiedente di indicare chiaramente e specificatamente nella propria istanza l’uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, non essendo assolutamente sufficiente il richiamo alle espressioni generali utilizzate dalla disposizione in esame per indicare le finalità consentite. In sostanza il richiedente deve indicare chiaramente e specificamente il concreto uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, spettando poi al Comune di valutare e stabilire se tale concreto utilizzo rientra o meno nelle finalità ammesse dalla norma di legge

Pertanto, in considerazione di quanto prima esposto:

  • non è possibile l’istruttoria di un’istanza meramente enunciativa delle finalità enucleate dalla legge;
  • il rilascio non dipende da requisiti soggettivi del richiedente;
  • le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali devono risultare, oltre che motivate ai sensi dell’art. 51 d.P.R. n. 223/1967– proprie del richiedente e, ” […] ove si tratti di un ente o di un’associazione, devono essere coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo […] “. (Nota Garante 4/9/2006);
  • le finalità devono essere perseguite direttamente dal titolare del trattamento richiedente. (Relaz. Annuale Garante 2006 e circ. Min. Interno 162/2006);
  • le finalità devono essere direttamente connesse con l’utilizzo delle liste elettorali;
  • quando si parla di liste elettorali si fa riferimento a quelle generali.

La richiesta può essere trasmessa, utilizzando la modulistica allegata, in uno dei seguenti modi:

  • a mano, al Protocollo Generale del Comune, con sede presso il Comune di Portoferraio, in via Garibaldi n. 17, in orario di apertura;
  • tramite posta mediante raccomandata A/R;
  • tramite email all’indirizzo: protocollo@comune.portoferraio.li.it
  • tramite PEC all’indirizzo: comune.portoferraio@postacert.toscana.it

Richiesta liste elettorali